Il Rettore

(dallo Statuto del Santuario diocesano di Maria SS. Mater Domini)

ART. 7 

§1 Il Vescovo diocesano nomina liberamente il Rettore del Santuario (cfr. can 557 §1) il quale:

  • ne diviene responsabile dinanzi al Vescovo diocesano e Legale Rappresentante dinanzi alla legge civile;
  • provvede attentamente a che le attività proprie del Santuario siano in sintonia con i programmi pastorali della Diocesi e delle Parrocchie cittadine (cfr. can. 559);
  • cura la formazione spirituale dei membri dell’Amministrazione Mater Domini raccordandola al cammino comunitario delle altre aggregazioni parrocchiali presenti sul territorio;
  • osserva e fa osservare quanto disposto dalla Penitenzeria Apostolica, in virtù dei Rescritti del 31 agosto 1993 e del 21 settembre 2004;
  • organizza e dirige tutta l’azione pastorale che ivi si svolge (cfr. can. 562), curando in maniera particolare le celebrazioni delle solennità e delle altre feste e memorie mariane che si succedono nel corso dell’anno liturgico: Solennità di Maria SS. Madre di Dio, dell’Epifania del Signore, di Maria SS.ma Mater Domini (20 maggio) e le feste della Natività della Beata Vergine e dei SS. Medici Cosma e Damiano (27 settembre); spetta allo stesso Rettore organizzare la tradizionale celebrazione del mese di maggio e la novena in preparazione alla festa patronale e alle altre feste in genere;
  • celebra solennemente le Quarant’ore eucaristiche nei tempi e nei modi che la consuetudine locale ha già avviato.

§2 Al Rettore spettano tutte le facoltà che il diritto riconosce ai Rettori di chiese, oltre quelle previste dal presente Statuto.

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