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Cancelleria vescovile: Nota per le pubblicazioni matrimoniali

Ai Reverendi Signori
Signori Parroci
Diocesi di Castellaneta
SEDE
 
   Poiché la situazione attuale non permette al momento di prevedere possibili sviluppi cronologici certi, la Cancelleria vescovile offre alcune indicazioni – redatte in estrema sintesi al fine di renderle estremamente pratiche – per lo svolgimento delle istruttorie matrimoniali e di problematiche connesse.
 
   1. Si suggerisce anzitutto ai fedeli, per quanto possibile e pur comprendendo la difficoltà pratica di una simile risoluzione, di rimandare la celebrazione dei matrimoni previsti nel più o meno breve termine. L’attuale situazione non permette, infatti, di prevedere quando sarà possibile tornare a celebrare atti di culto con le chiese aperte e, ancor più, quando tali atti potranno essere celebrati con concorso di popolo. Si potrebbe concretizzare, infatti, che nel breve periodo sia concessa la facoltà di celebrare i matrimoni, ma alla sola presenza del ministro assistente e di due testimoni al fine di salvaguardare unicamente la validità connessa alla forma della celebrazione.
Pertanto, i seguenti orientamenti sono dati per questo momento e, di intesa con l’Eccellentissimo Vescovo, resteranno validi ed efficaci fino alla fine del 2020, a prescindere dal possibile termine più o meno lungo
in cui possa intervenire una mitigazione delle misure attualmente vigenti per il contrasto della diffusione del COVID-19. Resta evidente che nel caso intervenissero nuove disposizioni da parte della autorità civile, queste indicazioni, seppure generalmente valevoli nel corso dell’intero anno, saranno riviste per renderle compatibili con le nuove disposizioni.
 
   2. Ogni appuntamento fissato per la formulazione del processicolo istruttorio e delle pubblicazioni matrimoniali è, con ogni evidenza, rinviato a data da destinarsi, ovvero per il momento dopo il 3 aprile 2020, considerata la limitata possibilità di circolazione dei cittadini, autorizzata solo per motivi strettamente necessari (né tale istruttoria può farsi – al momento – in video conferenza). Inoltre, poiché la connessa procedura per la pubblicazione civile di matrimonio (vedi infra) è ritenuta dalle disposizioni vigenti come non rientrante fra i procedimenti che rivestono carattere di urgenza o indifferibilità, essa quindi è da ricomprendersi fra i casi interessati dalla norma del Decreto 18 del 17 marzo 2020 che ha disposto la sospensione dei termini processuali (siano essi giudiziari o amministrativi) fino al 15 aprile; è implicito, pertanto, che per i matrimoni da celebrarsi nei prossimi mesi con rito concordatario, fino al 15 aprile (per il momento) non sarà utile in ogni caso pensare di predisporre le istruttorie matrimoniali.
 
   3. Quanto alla problematica connessa con i così detti corsi di preparazione al matrimonio, si renderà quanto mai opportuno evitare ogni forma di assembramento a scopo cautelativo anche oltre il termine del periodo retto dalle attuali disposizioni governative o da quelle che, presumibilmente, seguiranno. Peraltro, poiché la preparazione al matrimonio non funge da mera formazione nozionistica, resta evidente che le coppie di nubendi – i quali non avessero ancora completato il periodo di preparazione o che neppure lo avessero iniziato – si intenderanno a tal proposito col parroco che curerà la predisposizione della istruttoria. Questi, supplendo alla preparazione fornita dai surricordati corsi con una preparazione altrettanto adeguata, ma in una forma ritenuta utile e sufficiente, dovrà sempre allegare alla istruttoria una certificazione attestante la effettiva – e non solo formale – predisposizione di coscienza dei nubendi alla celebrazione del vincolo matrimoniale sacramentale.
 
   4. Le pubblicazioni canoniche sono un modo (non l’unico) per accertare la libertà di stato canonico dei nubendi. Ma poiché in questo periodo la circolazione dei cittadini è limitata, si presume che lo scopo delle pubblicazioni sarebbe vanificato dal fatto che i fedeli – non recandosi in chiesa per adempiere al precetto festivo – non possano aver avuto contezza delle volontà matrimoniali manifestate dai futuri sposi e sollevare conseguentemente eccezioni denunciando impedimenti. Pertanto, i termini delle pubblicazioni canoniche già mandate in esecuzione restano sospesi fino al 3 aprile (salvo nuove disposizioni). Il che significa che dal 3 aprile in poi (sempre che successive disposizioni della autorità civile non limitino nuovamente la possibilità di circolazione dei fedeli e la possibilità di celebrazioni con concorso di popolo) ricominceranno a decorre i termini e si potranno concludere i procedimenti di pubblicazione avvenuta, rispettando il decorso del termine previsto dalla legge canonica (considerando per data iniziale dell’attuale situazione di limitazione alla circolazione quella del 9 marzo u. s.). Per le istruttorie non ancora iniziate occorrerà tenere conto della data fissata per il matrimonio e regolarsi in base ad essa con il calcolo consueto di un congruo periodo di tempo utile allo svolgimento della istruttoria. Nel caso in cui la data fissata per il matrimonio fosse troppo a ridosso del 3 aprile, il parroco che cura l’istruttoria potrà senz’altro presentare la domanda di dispensa dalle pubblicazioni, che potrà essere certamente concessa vista la presenza di causa grave, in assenza però di ogni ragionevole dubbio che faccia presumere che possa esserci la mancanza di libertà di stato canonico. Infatti, occorre rammentare che la dispensa data ad cautelam non ha alcuna efficacia. Ad ogni modo, nei casi in cui la condizione di stato libero del fedele possa non essere accertata con certezza morale, sarà necessario sospendere l’istruttoria e rivolgersi all’autorità ecclesiastica per disposizioni specifiche dardi per il caso concreto.
 
   5. Si ricorda ai parroci che nei casi in cui uno dei due nubendi avesse ottenuto una sentenza con cui si dichiara la nullità del matrimonio, non è assolutamente possibile avviare l’istruttoria sulla base della sola sentenza (la cui copia il fedele potrebbe esibire al parroco chiedendo di dare inizio alla istruttoria). Notifica ed esecuzione sono e restano due procedimenti amministrativi distinti. Solo dopo l’esecuzione allo spirare del termine utile a presentare l’appello (anche il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, per esempio, ha sospeso i termini fino al 6 aprile, salvo nuove disposizioni) si può dare inizio alla istruttoria matrimoniale, sempre che non sia stato imposto, per esempio, un vetitum, che deve necessariamente essere rimosso prima dell’avvio della istruttoria dall’Ordinario competente. Nel caso in cui giungessero istruttorie già predisposte senza la rimozione previa del vetitum, il matrimonio non sarà autorizzato, perché illegittimo, e le possibili gravi conseguenze sono già sin d’ora rimesse alla responsabilità del parroco che ha proceduto senza la necessaria licenza.
 
   6. Le pubblicazioni civili sono un procedimento amministrativo che si instaura su richiesta di parte. Anche queste sono ricomprese all’interno della disposizione vigente e, dunque, se fossero in corso, soggiacciono alla sospensione dei termini previsti dal Decreto n. 18. Possono, dunque, verificarsi i seguenti casi:
  a. pubblicazioni già mandate in esecuzione e ancora pendenti: dal 15 aprile ricomincia il decorso ordinario (quindi otto giorni di affissione all’Albo pretorio più quattro per il rilascio, sottraendo quelli già utilmente trascorsi);
   b. pubblicazioni non ancora eseguite: non potranno iniziare prima del 15 aprile (salvo nuove disposizioni);
  c. pubblicazioni già eseguite e compiute prima della sospensione dei termini: in questo caso – sempre dopo il 15 aprile – riprende il decorso dei 180 giorni utili per la celebrazione del matrimonio dalla data del rilascio. Questo termine non può essere prolungato su richiesta di parte; salvo quindi che l’autorità civile non provveda con una prossima disposizione, ci si dovrà regolare come segue.
  Se la celebrazione del matrimonio (la cui data in precedenza fissata potrebbe essere stata spostata in avanti) fosse stabilita entro un termine che permette di eseguire nuovamente le pubblicazioni civili per il rito concordatario, queste dovranno essere necessariamente ripetute su richiesta di parte.
  Se la data fissata per il matrimonio non permettesse il decorso dei giorni necessari per la esecuzione di pubblicazioni matrimoniali civili, allora sarà lo stesso parroco che istruisce il matrimonio a chiedere licenza per il matrimonio solo canonico (che in questo caso può essere eccezionalmente concessa seppure non ricorrano gli estremi previsti dalla normativa canonica) con l’obbligo da parte dei fedeli di regolarizzare quanto prima possibile la situazione dinanzi alla autorità dello Stato ricorrendo al rito civile.
 
   Attesa la difficoltà della materia e la infinita possibilità di casi che potrebbe presentarsi nella concretezza delle situazioni, l’invito rivolto ai parroci è sempre quello di interpellare per tempo la Cancelleria episcopale prima di dare inizio a qualsivoglia procedimento.
 
Il Cancelliere vescovile
Sac. Dott. Domenico L. GIACOVELLI
 

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